- Licenza comunitaria
- L'autorizzazione dell'operatore a livello UE necessaria per il trasporto internazionale di merci su strada, rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) 1071/2009. Una copia conforme certificata deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo. La licenza conferma che l'operatore soddisfa tutte e quattro le condizioni di accesso: sede effettiva e stabile, onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
- Attestato di idoneità professionale
- Una qualifica che comprova il possesso delle conoscenze necessarie per dirigere un'impresa di trasporto su strada, coprendo diritto civile e commerciale, legislazione sociale, fiscalità, gestione aziendale, accesso al mercato, norme tecniche e sicurezza stradale. Richiesto per almeno una persona dell'impresa — il gestore dei trasporti designato.
- Gestore dei trasporti
- La persona fisica designata dall'operatore per gestire in modo permanente ed effettivo le attività di trasporto. Deve possedere un attestato di idoneità professionale valido, soddisfare il requisito di onorabilità ed essere residente nell'UE. Un operatore può designare un gestore dei trasporti esterno se questi gestisce al massimo quattro imprese con una flotta complessiva fino a 50 veicoli.
- Capacità finanziaria
- Una delle quattro condizioni per la licenza comunitaria. L'operatore deve dimostrare capitale e riserve disponibili pari ad almeno 9.000 € per il primo veicolo e 5.000 € per ogni veicolo aggiuntivo. Dimostrabile tramite bilancio certificato, garanzia bancaria o assicurazione di responsabilità professionale.
- Onorabilità
- Una delle quattro condizioni per la licenza comunitaria. Né l'operatore né il gestore dei trasporti possono avere condanne penali gravi né essere stati dichiarati inidonei a dirigere un'impresa di trasporto. La riabilitazione è possibile dopo un anno. Le infrazioni gravi — come operare senza licenza comunitaria valida o falsificare i registri del tachigrafo — possono determinare la perdita dell'onorabilità.
- Cabotaggio
- Trasporto nazionale effettuato da un vettore registrato all'estero nel territorio di uno Stato membro ospitante. Ai sensi del Regolamento (CE) 1072/2009: fino a tre operazioni di cabotaggio entro sette giorni dall'ultimo scarico internazionale (se il vettore è entrato con carico), oppure un'operazione entro tre giorni (se è entrato vuoto).